PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le persone che hanno compiuto la maggiore età possono liberamente scegliere di esercitare la prostituzione, definita come l'attività che consiste nel fornire prestazioni sessuali dietro pagamento di un corrispettivo in denaro.

Art. 2.

      1. Le persone che esercitano la prostituzione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione e sono loro garantiti gli stessi diritti di cui godono le altre persone, compreso il diritto a essere protette e tutelate da parte delle pubbliche autorità.
      2. Le persone che esercitano la prostituzione possono organizzarsi liberamente.

Art. 3.

      1. Non è punibile chi, per esercitare la prostituzione, utilizza una dimora privata, di cui ha la legittima disponibilità, in comune con non più di altre tre persone e insieme alle stesse dispone di beni mobili e immobili e di servizi.

Art. 4.

      1. Non è punibile chi ospita, anche abitualmente e senza fini di lucro, un'altra persona che, all'interno del medesimo locale, esercita la prostituzione.

Art. 5.

      1. Non è punibile l'attività, in qualsiasi forma prestata senza fini di lucro, di

 

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assistenza a persone che esercitano la prostituzione.

Art. 6.

      1. Non è punibile chi dà in locazione locali utilizzati al fine di esercitare la prostituzione.

Art. 7.

      1. Le persone che manifestano la volontà di cessare l'esercizio della prostituzione hanno diritto, a richiesta, di essere inserite in:

          a) programmi di istruzione, di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro;

          b) programmi di sostegno economico e sociale.

      2. Il Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, promuove e coordina, attraverso la predisposizione di un apposito gruppo di lavoro:

          a) iniziative dirette a rimuovere le cause di ordine economico e sociale che favoriscono l'esercizio della prostituzione;

          b) attività di studio, di conoscenza, di comunicazione e di sostegno economico idonee alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione;

          c) progetti di educazione e di formazione nei Paesi di emigrazione verso l'Italia idonei a prevenire l'esercizio della prostituzione;

          d) progetti sperimentali messi in opera dagli enti locali e dai soggetti operanti nel settore del privato sociale senza scopo di lucro diretti a favorire l'integrazione sociale delle persone che esercitano la prostituzione e la riduzione dei danni sanitari derivanti dall'esercizio della prostituzione.

 

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Art. 8.

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

      «6-bis. Quando siano accertate situazioni di violenza o sfruttamento nei confronti di uno straniero indotto alla prostituzione e lo stesso richieda di essere inserito nel programma di assistenza e integrazione sociale di cui al comma 3, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno per la durata di un anno, prorogabile fino al termine del programma di cui al citato comma 3. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di interruzione del programma o di condotte incompatibili con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale. Concluso positivamente il programma di assistenza e integrazione sociale, il permesso di soggiorno temporaneo è convertito in permesso di soggiorno permanente».

Art. 9.

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a sei anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro:

          a) chi ha la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di locali pubblici dove si esercita la prostituzione, o comunque li controlla, li dirige, li amministra ovvero partecipa alla proprietà, all'esercizio, alla direzione o alla amministrazione degli stessi;

          b) chi costringe una persona all'esercizio della prostituzione o lo favorisce;

          c) chi compie personalmente atti di lenocinio in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

 

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          d) chi induce con l'inganno o costringe una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di farle esercitare la prostituzione, ovvero si adopera per agevolarne la partenza;

          e) chi svolge una attività in organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevola l'azione o gli scopi di tali organizzazioni;

          f) chi, in qualsiasi altro modo, incoraggia la prostituzione altrui e ne trae profitto.

      2. In tutti i casi previsti alla lettera a) del comma 1, oltre alle pene previste dalla presente legge, è disposta la revoca della licenza di esercizio; in caso di recidiva, può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio.
      3. Il ricavato delle multe previste dal comma 1 è destinato a finanziare iniziative di prevenzione e di recupero delle persone che esercitano la prostituzione.

Art. 10.

      1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 9 sono raddoppiate:

          a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno ovvero se comporta prestazioni che implicano atti di crudeltà;

          b) se il fatto è commesso nei confronti di soggetti di minore età o in stato di tossicodipendenza, di infermità mentale o di minorazione psichica;

          c) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

          d) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione o di istruzione, di culto, di vigilanza, di custodia;

 

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          e) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di subordinazione;

          f) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali anche non nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 11.

      1. Nei casi di condanna per i reati previsti dalla presente legge è ordinata la confisca delle cose utilizzate, destinate o servite per commettere il reato nonché delle cose che sono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 240 del codice penale.
      2. Nei casi di condanna per i reati previsti dalla presente legge si applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
      3. Il ricavato della vendita pubblica dei beni o delle cose di cui al comma 1 è destinato a finanziare iniziative di prevenzione e di recupero delle persone che esercitano la prostituzione.

Art. 12.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge le forme di assistenza alle persone che intendono cessare l'esercizio della prostituzione e le iniziative dirette al loro reinserimento sociale, nonché altre forme di prevenzione della prostituzione, disponendo altresì:

          a) l'istituzione di appositi centri di accoglienza, pubblici o privati;

          b) interventi diretti a facilitare l'accesso dei soggetti di cui al presente comma a corsi di istruzione e di formazione professionali, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni senza fini di lucro;

          c) iniziative di studio e di comunicazione;

 

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          d) corsi di formazione per operatori;

          e) particolari iniziative a favore dei minori, sia ai fini del loro reinserimento, sia sotto forma di campagne di sensibilizzazione;

          f) l'utilizzazione dei servizi sociali e psico-sanitari, sia pubblici e degli enti locali, sia di associazioni e cooperative sociali senza scopo di lucro, e l'eventuale istituzione di nuovi servizi a favore delle persone che esercitano liberamente la prostituzione e di chiunque volontariamente voglia usufruirne, come mezzi utili di sostegno alle problematiche inerenti la sfera della sessualità.

      2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione ai Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e della solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle possibili misure da adottare negli ambiti delle rispettive competenze.

Art. 13.

      1. Il Governo, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 12, presenta annualmente al Parlamento una relazione concernente il fenomeno della prostituzione, i reati ad esso connessi, i profili sanitari e sociali e le iniziative dirette a rimuoverne le cause.

Art. 14.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.